Definizione irregolarità formali

Con la presente si ricorda la scadenza del 31.03.2023 per la “Definizione delle irregolarità formali (legge di bilancio 2023)”.

L’istituto consente di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, per le quali sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.

Per la regolarizzazione delle violazioni formali occorre pagare 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono. Il versamento deve essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 marzo 2023 e al 31 marzo 2024. È anche possibile provvedere in un’unica soluzione entro il termine della prima rata.

Inoltre, per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024.

Se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall’ufficio delle Entrate. La scadenza del 31 marzo 2024 va, però, sempre rispettata in caso di violazione constatata o per la quale è stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. In ogni caso, l’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione di quelle correttamente rimosse.

Infine, la rimozione non deve essere effettuata quando non è possibile o necessaria: è il caso, ad esempio, dell’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile che, comunque, non ha comportato il mancato pagamento dell’imposta.

A chi interessa

Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Si tratta, in linea di massima, delle irregolarità e omissioni per le quali, in assenza di mancato, tardivo o errato versamento di un tributo su cui riproporzionare la sanzione, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa.

 

Le irregolarità sanabili

Le violazioni definibili sono:

  • presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997)
  • omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
  • omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997)
  • irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)
  • omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997)
  • omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)
  • erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997)
  • violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)
  • tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997)
  • irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997)
  • omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014)
  • omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011)
  • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
  • detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
  • irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)
  • omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012)
  • mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).

 

Le irregolarità non sanabili

Oltre che per le violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile e/o dell’imposta oppure sul pagamento del tributo, e per le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi (ad esempio, le imposte di registro, di successione, ecc.), non è possibile avvalersi della regolarizzazione disciplinata dai commi 166-173 della legge 197/2022 per:

  • le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023
  • le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione
  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure – articolo 5-quater, Dl 167/1990)
  • fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia
  • le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’Ivie e l’Ivafe nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari (articolo 1, Dl 167/1990)
  • le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l’istituto della remissione in bonis (ad esempio, la comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d’imposta sulle relative spese).

Novità fiscali 2023

Estensione del credito d’imposta energia e gas I trim 2023:

  • 45% imprese energivore;
  • 35% non energivore con contatore >4,5kw
  • 45% imprese gasivore;
  • 45% imprese non gasivore.

Crediti utilizzabili entro il 31 dicembre 2023.

Bonus carburanti in agricoltura e pesca

Credito imposta 20% su acquisto carburante nel I trimestre 2023 da parte di imprese agricole. Credito compensabile in modello F24 entro 31/12/2023. Prorogato al 31/03/2023 il termine per compensare il credito del III trimestre 2022.

Novità regime forfettario

Limite ricavi e compensi ad euro 85.000 annui e immediata cessazione dell’agevolazione al superamento di euro 100.000.

Flat tax incrementale

Per il solo anno 2023 i contribuenti che non applicano il regime forfetario possono applicare un’imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare.

Riduzione IVA prodotti igienici e per l’infanzia

Riduzione al 5% dell’aliquota IVA applicabile sui prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile nonché su alcuni prodotti per l’infanzia.

Riduzione IVA applicabile sul pellet

Riduzione dal 22 al 10% dell’aliquota IVA applicabile al pellet.

Limiti contabilità semplificata

  • Euro 500.000 per imprese di prestazioni di servizi
  • Euro 800.000 per imprese di cessione di beni

Limite pagamento in contante

Soglia alzata a euro 5.000.

Credito imposta beni strumentali 4.0: termine di effettuazione dell’investimento prenotato

I beni strumentali “prenotati” entro il 31 dicembre 2022 devono essere consegnati entro il 30 settembre 2023.

Credito imposta per l’acquisto di materiali riciclati

A tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità previste.

Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato

È ridotta al 5% (in luogo del 10% prima previsto) l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Detrazione iva imprese costruttrici

Detrazione Irpef pari al 50% dell’iva versata per l’acquisto entro il 31 dicembre 2023 di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrice. Detrazione ripartita in dieci quote.

Esenzione IMU su immobili occupati

Se presente una denuncia all’autorità giudiziaria in relazione a reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici.

Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata

Assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e mobili registrati (non strumentali) con imposta sostitutiva pari all’8%, scadenza 30 settembre 2023.

Estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali

Si consente di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli

all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva.

L’agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni

Possibilità di rideterminare il valore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva del 16%.

Decontribuzione giovani imprenditori agricoli

Conferma per tutto il 2023 dell’esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni.

Voucher lavoro occasionale

Nuova disciplina per i voucher lavoro. Dal 1° gennaio 2023:

– il limite di utilizzo dei buoni lavoro da parte dei datori di lavoro aumenta da 5.000 a 10.000 euro Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile;

– i voucher si applicano anche alle aziende agricole, alberghiere, alle strutture ricettive operanti nel settore turistico e alle attività di discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ATECO 93.29.1);

– divieto del ricorso ai voucher da parte di utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

– i voucher lavoro sono utilizzabili nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore.

Superbonus edilizio

Proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la presentazione delle Cilas per conservare il superbonus al 110% anche nel 2023 per i condomìni con delibere approvate entro il 18 novembre.

Per i condomini con delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre per fruire del superbonus al 110%, la Cilas deve essere stata comunicata entro il 25 novembre 2022.

Per interventi di demolizione con ricostruzione il superbonus resta al 110% anche nel 2023 nel caso il titolo abilitativo sia acquisito entro il 31 dicembre 2022.

Bonus mobili

Per l’anno 2023 limite spesa incrementato a euro 8.000 in luogo dei 5.000 previsti.

Bonus barriere architettoniche

Proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione al 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

Avvisi bonari art. 36 bis – anni 2019-2020-2021

– definizione agevolata avvisi emessi oltre il 1° gennaio 2023 o per quelli per i quali i termini di pagamento non fossero scaduti a tale data;

– rateazioni in corso alla data del 1° gennaio 2023

Agevolazione: sanzione ridotta al 3% in luogo del 10%.

Stralcio cartelle Agenzia Riscossione fino a 1.000 euro

È previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati da amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Per i carichi affidati da enti diversi, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora.

Rottamazione quater cartelle di pagamento

Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 mediante abbattimento di sanzioni, interessi, interessi di mora, sanzioni civili e aggio.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2%.

Prima e seconda rata pari ciascuna al 10% delle somme dovute scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Le restanti rate scadenze: 28/02 – 31/05 – 31/07 – 30/11 anni 2024/25/26/27.

Scadenza domanda 30 aprile 2023.

Ravvedimento con sanzioni ridotte

In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e quelle precedenti possono essere regolarizzate mediante la rimozione dell’irregolarità e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile, con versamento prima o unica rata entro 31 marzo 2023. (max 8 rate).

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Per accertamenti con adesione relativi a PVC consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati entro il 31 marzo 2023 sanzioni pari ad un diciottesimo.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore. Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate nell’ambito degli istituti deflattivi

La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

Novità fiscali 2022

NOVITA’ PER LE AZIENDE

LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE PER TRANSAZIONI COMMERCIALI

Dal primo gennaio 2022 scende ad euro 999,99. Oltre tale limite è obbligatorio usare pagamenti tracciati.

IRAP

Dal 2022 le ditte individuali sono escluse dalla tassazione IRAP.

CREDITO D’IMPOSTA SU BENI STRUMENTALI

  • Beni materiali ordinari: fino al 2022, 6%, limite investimento 2 milioni euro;
  • Beni immateriali ordinari: fino al 2022, 6%, 1 ml euro;
  • Beni materiali “4.0”: fino al 2022, 40% con 2,5 ml euro, 20% oltre 2,5 ml e fino a 10 ml, 10% oltre 10 ml; proroga 2023-2025 con detrazione dimezzata rispettivamente al 20%, 10%, 5%;
  • Beni immateriali “4.0”: fino al 2022, 20% con 1 ml euro; proroga 2023 al 20%, 2024 al 15%, 2025 al 10% sempre con limite 1 ml investimento.

Per le agevolazioni “4.0” è obbligatorio:

  • Rispettare la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • Rispettare il corretto adempimento dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori;
  • Presentare una perizia tecnica semplice o attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risultino le caratteristiche tecniche e l’interconnessione dei beni. Per i beni dal valore non superiore a euro 300.000 è sufficiente una autocertificazione resa dal legale rappresentante.

MODELLI INTRASTAT

Il limite per la compilazione mensile dei modelli INTRA acquisti è elevato a 350.000 euro per i beni e 100.000 euro per servizi. Non è più prevista la compilazione dell’INTRA acquisti trimestrale.

È stato aggiunto il modello INTRA 1-sexies dedicato alle operazioni call of-stock.

Alcuni campi di compilazione sono diventati facoltativi sia per cessioni che per acquisti; è cambiata la compilazione nelle colonne A e B nell’INTRA 1-bis (vedere istruzioni).

Riepilogando:

  • Mod. INTRA 1-bis, cessione di beni, mensile se in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti l’importo è stato pari o superiore a euro 50.000 (trimestrale in caso contrario);
  • Mod. INTRA 1-quater, cessione di servizi, mensile se in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti l’importo è stato pari o superiore a euro 50.000 (trimestrale in caso contrario);
  • Mod. INTRA 1-sexies, nuova sezione dedicata alle operazioni call of-stock;
  • Mod. INTRA 2-bis, acquisti di beni, mensile se in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti l’importo è stato pari o superiore a euro 350.000. (non previsto trimestrale);
  • Mod. INTRA 2-quater, acquisti di servizi, mensile se in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti l’importo è stato pari o superiore a euro 100.000. (non previsto trimestrale);

FATTURE ELETTRONICHE A SOGGETTI ESTERI ED ESTEROMETRO

Prorogato l’invio dell’Esterometro per le operazioni effettuate fino al 30/06/2022.

Posticipato l’entrata in vigore dell’obbligo di emissione di fattura elettronica verso soggetti non residenti al 01/07/2022 con conseguente venir meno dell’invio dell’esterometro.

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE/AIUTI DI STATO

Proroga al 30/06/2022 delle garanzie statali e SACE per finanziamenti concessi dalle banche (dal 01/04/2022 si paga al fondo una commissione di istruttoria).

AGEVOLAZIONI FISCALI AGRICOLTORI

Prorogata al 2022 l’esclusione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti e coltivati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli.

Sospesa la verifica del requisito della prevalenza di prodotti agricoli ottenuti da propri fondi agrari, per un periodo di tre anni, per gli agricoltori colpiti da calamità ai sensi dell’art. 6 D.Lgs 102/2004.

Prorogata al 2022 la decontribuzione per coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40.

BONUS STRUTTURE TURISTICHE

Le imprese operanti nel settore turistico ricettivo (come: alberghi, agriturismi e altre strutture ricettive, balneari, termali, parchi, ecc … ) che intendono effettuare investimenti per migliorare le strutture possono beneficiare di: credito di imposta 80%  e/o contributo a fondo perduto 50% e/o finanziamento a tasso agevolato.

Deve essere presentata una istanza tramite una piattaforma (sito internet) che sarà messa a disposizione presumibilmente a fine febbraio 2022. La domanda va presentata entro 30 giorni dall’apertura.  Gli incentivi saranno erogati secondo l’ordine cronologico delle domande fino ad esaurimento delle risorse. (500 ml).

I lavori devono iniziare entro 6 mesi dalla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari e finire entro 24 mesi dalla stessa data.

Dovranno essere allegati (tra gli altri) le autorizzazioni necessarie (DIA, SCIA, CILA ecc..) e l’asseverazione di un tecnico.

CARTELLE DI PAGAMENTO

È stato esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle cartelle notificate dal 1 settembre 2021 al 31 marzo 2022 (esclusi avvisi di addebito INPS e ingiunzioni di pagamento da enti territoriali). La proroga non incide sul termine per la presentazione del ricorso (rimane 60 giorni).

PATENT BOX 

L’agevolazione patent box è sostituita da una deduzione maggiorata del 110% sui costi ricerca e sviluppo sostenuti limitatamente a spese per brevetti industriali, software coperto da copyright, disegni e modelli. Non è più esercitabile l’opzione per il patent box del quinquennio 2021-2025 mentre resta efficace l’opzione 2020-2024.

TASSO INTERESSE LEGALE

Dal primo gennaio 2022: 1,25%.

ASSEMBLEE IN AUDIO/VIDEOCONFERENZA

Le Assemblee delle società di Capitali possono ritenersi valide se svolte in audio/videoconferenza anche se non previsto dallo statuto. Proroga della possibilità fino al 31 luglio 2022.

LIMITE COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DI CREDITI FISCALI

Confermato limite a 2 milioni di euro annuo per le compensazioni di crediti fiscali mediante presentazione modello F24.

NOVITA’ PER PRIVATI

BONUS EDILIZI

Superbonus 110%

  • Proroga dell’agevolazione a tutte le spese sostenute fino al 30/06/2022 per lavori completati entro tale data.
  • Proroga al 31/12/2022 su edifici unifamiliari e abitazioni autonome indipendenti, senza nessun limite ISEE, ma con SAL 30% entro il 30/06/2022.
  • Proroga al 31/12/2023 per interventi effettuati da IACP e cooperative edilizie, ma con SAL 60% entro il 30/06/2023.
  • Proroga al 31/12/2025 per interventi effettuati da condomini, onlus, persone fisiche proprietarie dell’intero edificio (non più di 4 unità), relativi interventi trainati anche se condotti da singoli condomini; limitazione bonus 70% nel 2024, 65% nel 2025.

Prorogati al 31/12/2024

  • Bonus ristrutturazione 50%, (dal 2025 al 36%);
  • Sismabonus ristrutturazione e sismabonus acquisto case ristrutturate;
  • Ecobonus 50%, 65%, 75%, 85%;
  • Bonus mobili (previa ristrutturazione immobile), dal 2022 con limite spesa 10.000 euro (5.000 dal 2023);
  • Bonus verde;

Proroga al 31/12/2022

  • Bonus facciate, ridotto dal 90% al 60%.

Escluso l’obbligo del visto di conformità per opere di edilizia libera e per interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (escluso bonus facciate).

CESSIONE CREDITO FISCALE E SCONTO IN FATTURA

Prorogati la cessione del credito e lo sconto in fattura al 2025

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO

La domanda può essere presentata:

  • accedendo dal sito INPS al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

Novita fiscali 2021

ESONERO DAI CONTRIBUTI PER PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI

E’ istituito il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti per lavoratori autonomi e professionisti, a condizione:

  • che siano iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS ovvero, per i professionisti,
  • che siano iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996,
  • che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro
  • che abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.

Sono esclusi dall’esonero i premi INAIL.

Sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali:

  • MEDICI
  • INFERMIERI
  • ALTRI PROFESSIONISTI e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.3

IVA AL 10% ANCHE PER PIATTI PRONTI A DOMICILIO O DA ASPORTO

Viene stabilito che si applica l’IVA al 10 per cento anche per le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

IMPOSTA DI REGISTRO SU CESSIONE TERRENI AGRICOLI A COLTIVATORI DIRETTI O IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

Per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l’imposta di registro fissa dell’1 per cento, di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del d.l 30.12.2009, n. 194 .

BONUS IDRICO

Viene introdotto il così detto bonus idrico, pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario, persona fisica residente in Italia, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, riconosciuto per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

MODIFICHE AL SUPERBONUS 110%

Con riferimento al così detto superbonus del 110 per cento, vengono apportate le seguenti modifiche:

  • il superbonus è prorogato e viene quindi riconosciuto per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e per gli IACP fino al 31 dicembre 2022. Anche per gli interventi antisismici il superbonus è prorogato per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022;
  • viene stabilito che un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
  • impianti per l’approvvigionamento idrico;
  • impianti per il gas;
  • impianti per l’energia elettrica;
  • impianto di climatizzazione invernale;

RIVALUTAZIONE DELL’AVVIAMENTO

Riaperti i termini per una rivalutazione civile ed eventualmente anche fiscale, con imposta sostitutiva del 3 per cento, dei beni strumentali dell’impresa, con estensione anche all’avviamento e alle altre attività immateriali che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

E-COMMERCE DELLE IMPRESE AGRICOLE

Il credito d’imposta del 40 per cento per il sostegno del Made in Italy, riconosciuto alle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, nonché alle piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, per il sostenimento di spese per nuovi investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, viene esteso anche alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle strade del vino, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

PROROGA DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE MPMI

Vengono prorogate dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all’apertura di credito e alla concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale, di cui all’articolo 56, DEL Decreto Cura Italia. La proroga della moratoria avviene automaticamente formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021. La disposizione riguarda le imprese già ammesse, alla data del 1° gennaio 2021, alle predette misure.

Le imprese che alla predetta data hanno esposizioni debitorie a fronte delle predette operazioni finanziarie e che non sono state ancora ammesse alle predette misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021, secondo le condizioni e modalità previste dall’articolo 56 del Decreto Cura Italia. Per le imprese che hanno avuto accesso alle predette misure il termine di diciotto mesi per l’avvio delle procedure esecutive decorre dal 30 giugno 2021.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LOCATORE CHE RIDUCE CANONE DI LOCAZIONE ABITATIVO

Viene riconosciuto, per l’anno 2021, un contributo a fondo perduto al locatore che riduca il canone su immobile adibito a uso abitativo, che è abitazione principale del locatario e è situato in un comune ad alta tensione abitativa. Il contributo è pari al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Per il triennio dal 2021 al 2023 viene riconosciuta, per sei mensilità, una indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti, iscritti alla Gestione separata INPS, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni. L’indennità che viene erogata dall’INPS, spetta se i soggetti di cui si è detto presentano i seguenti requisiti:

  • non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;
  • hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
  • hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
  • sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • sono titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

L’indennità, che va richiesta all’INPS entro il 31 ottobre di ognuno dei tre anni 2021, 2022 e 2023, è erogata per sei mensilità ed è pari al 25 per cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate. Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.
Il beneficio, che spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e che non concorre alla formazione del reddito, è erogato a condizione che il beneficiario partecipi a percorsi di aggiornamento professionale.

CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE

Il credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, come stabiliti dalla norma, viene esteso anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator.

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Sono state introdotte nuove disposizioni con riferimento al credito d’imposta conosciuto come di ricerca e sviluppo, che dal 2020 agevola gli investimenti:

  • in ricerca e sviluppo,
  • in transizione ecologica,
  • in innovazione tecnologica 4.0,
  • in altre attività innovative.

Le principali novità riguardano la proroga di validità delle disposizioni fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022. Per quanto riguarda l’ambito soggettivo viene specificato che il credito d’imposta in commento è fruibile da tutte le imprese a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sul fronte dell’ammontare del credito d’imposta, le percentuali vengono così rideterminate:

  • per le attività di ricerca e sviluppo, in misura pari al 20 per cento;
  • per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 10 per cento;
  • per le attività di design e ideazione estetica, in misura pari al 10 per cento;
  • per le attività di innovazione tecnologica in misura pari al 15 per cento

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE

Il credito d’imposta formazione 4.0, viene prorogato fino al 2022.  E’ appena il caso di ricordare che:

  • nei confronti delle piccole imprese il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • nei confronti delle medie imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • nei confronti delle grandi imprese il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Le spese ammissibili all’agevolazione sono:

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Vengono prorogate le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, con riferimento alla facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, sia agricoli sia edificabili, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, attraverso la predisposizione di una perizia di stima da redigere e giurare entro il 30 giugno 2021.

Viene prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva, da applicare al valore periziato, stabilita nell’11 per cento.

Tale imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021.