Novità fiscali 2026

Ecco una sintesi delle principali novità contenute nella Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 01/01/2026 

  1. Riduzione IRPEF: L’aliquota del secondo scaglione di reddito (tra 28.000 e 50.000 euro) viene ridotta dal 35% al 33%. L’IRPEF si articola ora in tre aliquote: 23% fino a 28.000 euro, 33% tra 28.000 e 50.000 euro, e 43% sopra i 50.000 euro. 
  2. Taglio detrazioni redditi alti: Per i redditi superiori a 200.000 euro, la detrazione spettante per determinati oneri è ridotta di 440 euro. Sono escluse le spese sanitarie, per familiari a carico, per interventi edilizi e altre. Ai fini delle limitazioni alle detrazioni, nel reddito complessivo rientrano anche i redditi da cedolare secca e i regimi forfetari. 
  3. Bonus casa 2026: Prorogata la detrazione per il recupero edilizio su abitazioni al 36%, e 50% per l’abitazione principale. (ridotte rispettivamente a 30% e 36% dal 2027). Il limite massimo di spesa detraibile per il bonus casa rimane fissato a 96.000 euro per unità immobiliare. 
  4. Ecobonus e Sismabonus: Le aliquote sono allineate al bonus casa: 50% per le abitazioni principali e 36% per gli altri immobili per il 2026. 
  5. Bonus mobili: Prorogata per il 2026 la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, con un limite di spesa di 5.000 euro, solo in concomitanza con interventi edilizi. 
  6. Bonus barriere architettoniche. Per il 2026 non è stato prorogato il bonus barriere architettoniche (che era il 75%). 
  7. Previdenza complementare: Il limite annuo di deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione sale da 5.164,57 euro a 5.300 euro. 
  8. Criptovalute. Imposta sostitutiva del 33% su plusvalenze e altri redditi derivanti da criptovalute, ridotta al 26% per i redditi derivanti da “token” il cui valore è ancorato all’euro (stablecoins). Non è tassata la conversione tra euro e token. 
  9. Premi di risultato: L’imposta sostitutiva sui premi di risultato, sotto forma di partecipazione agli utili per i lavoratori dipendenti, è ridotta dal 5% all’1% per gli anni 2026 e 2027. Il limite di importo complessivo entro cui applicare l’imposta dell’1% sui premi è elevato a 5.000 euro. Fino ad euro 1.500 di dividendi è prevista una esenzione del 50% da tassazione. 
  10. Buoni pasto: La soglia di esenzione fiscale per i buoni pasto elettronici aumenta da 8 a 10 euro. Rimane 4 euro per buoni cartacei. 
  11. Esenzione IRPEF agricola: Prorogata per il 2026 l’esenzione IRPEF per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e IAP, con un sistema a scaglioni (esenzione 100% fino a 10.000 euro. Esenzione 50% fino a 15.000 euro) 
  12. Fotovoltaico a terra: per le imprese agricole con impianto fotovoltaico a terra: esclusione dal reddito forfetario agricolo per la produzione di energia da impianti con moduli a terra installati dal 2026 con oltre 260.000 kwh/anno (reddito di impresa). 
  13. Incassi contanti da stranieri. È elevato a 5.000 euro il limite di incassi in contanti da turisti esteri oltre i quali i commercianti al minuto e agenzie viaggio devono effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. 
  14. Rivalutazione partecipazioni detenute da privati o enti non commerciali: L’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni societarie aumenta dal 18% al 21%. Rimane 18% per i terreni. 
  15. Locazioni brevi (max 30 giorni): Dal 2026, la presunzione di imprenditorialità (obbligo p.iva) scatta a partire dal terzo appartamento locato con affitti brevi (precedentemente era dal quinto). Fino a due immobili è possibile optare per la cedolare secca 21% su un immobile e 26% sul secondo. 
  16. Forfetari. Confermata soglia esclusione regime forfetario in concomitanza di lavoro dipendente o pensione superiore a 35.000 euro. 
  17. Iperammortamenti beni agevolabili. Per i beni agevolabili 4.0 e 5.0 acquistati dal 01/01/2026 al 30/09/2028 il costo fiscale ammortizzabile è maggiorato: del 180% fino a 2,5 ML di investimenti, del 100% fino a 10 ML, del 50% fino a 20 ML. Necessaria comunicazione al GSE. 
  18. Dividendi e plusvalenze finanziarie. Introdotta una nuova condizione aggiuntiva per ottenere la parziale esenzione fiscale delle partecipazioni societarie iscritte nelle immobilizzazioni: partecipazione minima 5%, oppure, valore fiscale minimo 500.000 euro.  
  19. Plusvalenze su beni strumentali. Non è più possibile rateizzare fiscalmente le plusvalenze su beni ammortizzabili che rimangono imponibili solo nell’anno di realizzo. Rimane invece la facoltà di rateizzare fiscalmente fino a 5 anni le plusvalenze su cessioni di aziende detenute da almeno 3 anni. 
  20. Obbligazioni e titoli. Il valore minimo fiscale è pari alla media dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre nel mercato telematico. Implicazioni anche per i soggetti IAS/IFRS adopter. 
  21. Assegnazione agevolata beni ai soci o trasformazione in società semplice. Riproposta con aliquota del 8%, 10,5% per società di comodo e 13% su riserve in sospensione. Imposta di registro a metà e ipocatastali fisse. 
  22. Estromissione agevolata immobile strumentale dell’imprenditore individuale. Riproposta con aliquota 8%. 
  23. Affrancamento delle riserve in sospensione. Riproposta con aliquota del 10%. 
  24. Azioni proprie. Introdotta la tassazione delle plusvalenze sulla cessione azioni proprie. 
  25. Crediti di imposta per investimenti. Sono prorogati i crediti di imposta: ZES unica Mezzogiorno, zone logistiche semplificate ZLS, imprese energivore, investimenti 4.0, legge sabatini. 
  26. Rottamazione ruoli “quinquies”. Nuova riapertura della rottamazione, per carichi consegnati all’Agenzia riscossione entro il 31/12/2023. Adesione entro il 30/04/2026. Primo pagamento 31/07/2026. 
  27. Blocco pagamenti pubblici. Eliminato limite di euro 5.000 per il blocco dei pagamenti pubblici ai professionisti nel caso in cui il professionista sia moroso verso la P.A. 
  28. Divieto di compensazione crediti fiscali. Abbassato a euro 50.000 il limite di debiti iscritti a ruolo oltre il quale scatta il divieto di compensazione crediti fiscali.  
  29. Contributo pacchi extra-UE. È istituito un contributo di 2 euro per ogni merce acquistata fuori UE di valore inferiore a 150 euro.