Novita fiscali 2021

ESONERO DAI CONTRIBUTI PER PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI

E’ istituito il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti per lavoratori autonomi e professionisti, a condizione:

  • che siano iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS ovvero, per i professionisti,
  • che siano iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996,
  • che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro
  • che abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.

Sono esclusi dall’esonero i premi INAIL.

Sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali:

  • MEDICI
  • INFERMIERI
  • ALTRI PROFESSIONISTI e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.3

IVA AL 10% ANCHE PER PIATTI PRONTI A DOMICILIO O DA ASPORTO

Viene stabilito che si applica l’IVA al 10 per cento anche per le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

IMPOSTA DI REGISTRO SU CESSIONE TERRENI AGRICOLI A COLTIVATORI DIRETTI O IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

Per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l’imposta di registro fissa dell’1 per cento, di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del d.l 30.12.2009, n. 194 .

BONUS IDRICO

Viene introdotto il così detto bonus idrico, pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario, persona fisica residente in Italia, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, riconosciuto per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

MODIFICHE AL SUPERBONUS 110%

Con riferimento al così detto superbonus del 110 per cento, vengono apportate le seguenti modifiche:

  • il superbonus è prorogato e viene quindi riconosciuto per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e per gli IACP fino al 31 dicembre 2022. Anche per gli interventi antisismici il superbonus è prorogato per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022;
  • viene stabilito che un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
  • impianti per l’approvvigionamento idrico;
  • impianti per il gas;
  • impianti per l’energia elettrica;
  • impianto di climatizzazione invernale;

RIVALUTAZIONE DELL’AVVIAMENTO

Riaperti i termini per una rivalutazione civile ed eventualmente anche fiscale, con imposta sostitutiva del 3 per cento, dei beni strumentali dell’impresa, con estensione anche all’avviamento e alle altre attività immateriali che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

E-COMMERCE DELLE IMPRESE AGRICOLE

Il credito d’imposta del 40 per cento per il sostegno del Made in Italy, riconosciuto alle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, nonché alle piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, per il sostenimento di spese per nuovi investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, viene esteso anche alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle strade del vino, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

PROROGA DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE MPMI

Vengono prorogate dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all’apertura di credito e alla concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale, di cui all’articolo 56, DEL Decreto Cura Italia. La proroga della moratoria avviene automaticamente formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021. La disposizione riguarda le imprese già ammesse, alla data del 1° gennaio 2021, alle predette misure.

Le imprese che alla predetta data hanno esposizioni debitorie a fronte delle predette operazioni finanziarie e che non sono state ancora ammesse alle predette misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021, secondo le condizioni e modalità previste dall’articolo 56 del Decreto Cura Italia. Per le imprese che hanno avuto accesso alle predette misure il termine di diciotto mesi per l’avvio delle procedure esecutive decorre dal 30 giugno 2021.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LOCATORE CHE RIDUCE CANONE DI LOCAZIONE ABITATIVO

Viene riconosciuto, per l’anno 2021, un contributo a fondo perduto al locatore che riduca il canone su immobile adibito a uso abitativo, che è abitazione principale del locatario e è situato in un comune ad alta tensione abitativa. Il contributo è pari al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Per il triennio dal 2021 al 2023 viene riconosciuta, per sei mensilità, una indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti, iscritti alla Gestione separata INPS, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni. L’indennità che viene erogata dall’INPS, spetta se i soggetti di cui si è detto presentano i seguenti requisiti:

  • non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;
  • hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
  • hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
  • sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • sono titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

L’indennità, che va richiesta all’INPS entro il 31 ottobre di ognuno dei tre anni 2021, 2022 e 2023, è erogata per sei mensilità ed è pari al 25 per cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate. Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.
Il beneficio, che spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e che non concorre alla formazione del reddito, è erogato a condizione che il beneficiario partecipi a percorsi di aggiornamento professionale.

CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE

Il credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, come stabiliti dalla norma, viene esteso anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator.

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Sono state introdotte nuove disposizioni con riferimento al credito d’imposta conosciuto come di ricerca e sviluppo, che dal 2020 agevola gli investimenti:

  • in ricerca e sviluppo,
  • in transizione ecologica,
  • in innovazione tecnologica 4.0,
  • in altre attività innovative.

Le principali novità riguardano la proroga di validità delle disposizioni fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022. Per quanto riguarda l’ambito soggettivo viene specificato che il credito d’imposta in commento è fruibile da tutte le imprese a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sul fronte dell’ammontare del credito d’imposta, le percentuali vengono così rideterminate:

  • per le attività di ricerca e sviluppo, in misura pari al 20 per cento;
  • per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 10 per cento;
  • per le attività di design e ideazione estetica, in misura pari al 10 per cento;
  • per le attività di innovazione tecnologica in misura pari al 15 per cento

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE

Il credito d’imposta formazione 4.0, viene prorogato fino al 2022.  E’ appena il caso di ricordare che:

  • nei confronti delle piccole imprese il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • nei confronti delle medie imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • nei confronti delle grandi imprese il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Le spese ammissibili all’agevolazione sono:

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Vengono prorogate le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, con riferimento alla facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, sia agricoli sia edificabili, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, attraverso la predisposizione di una perizia di stima da redigere e giurare entro il 30 giugno 2021.

Viene prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva, da applicare al valore periziato, stabilita nell’11 per cento.

Tale imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021.